Art. 66
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo III

Art. 66

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In vigore dal 20 mar 1964
La Commissione giudicatrice del concorso indicato nell'articolo precedente è presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed è composta: a) di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui è stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, in materie attinenti al posto messo a concorso uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari; d) di un direttore di macello pubblico scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario. Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione nell'ordine di preferenza sottoindicato i seguenti titoli: a) servizio di direttore di macello pubblico di ruolo; b) servizio di veterinario comunale di ruolo; c) docenza in anatomia patologica ed ispezione sanitaria delle carni e in altre discipline attinenti al posto messo a concorso; d) servizio nei ruoli veterinari del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate e servizio di ruolo negli Istituti zooprofilattici sperimentali; e) idoneità conseguita in precedenti concorsi per direttore di macello pubblico; f) servizio di veterinario incaricato dell'ispezione delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti di lavorazione delle carni; g) specializzazione e perfezionamento conseguiti belle discipline indicate nella precedente lettera c); h) libero esercizio professionale; i) altri incarichi e servizi. L'esame consiste in due prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale. I programmi per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "E' soppressa l'approvazione del prefetto e l'omologazione del Ministero dell'interno per i programmi particolareggiati di esame, di cui al terzo comma dell'art. 60; secondo comma dell'art. 64; ultimo comma dell'art. 65; ultimo comma dell'art. 66; ultimo comma degli articoli 73 e 74; penultimo comma dell'art. 76; primo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-66