Art. 71
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IVCapo I

Art. 71

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In vigore dal 20 apr 1935
La commissione giudicatrice dei concorsi preveduti nell' è presieduta da un funzionario di gruppo A del ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al VI ed è composta: a) di due docenti universitari particolarmente competenti nelle materie sulle quali verte il concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dalla rispettiva associazione nazionale sindacale giuridicamente riconosciuta; b) di un funzionario, di grado non inferiore al VII, appartenente al ruolo del personale dei laboratori dell'Istituto di sanità pubblica; c) di un direttore di reparto di laboratorio provinciale di igiene e profilassi, scelto su terna proposta dalla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. I componenti indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono scelti tra il personale della corrispondente specialità nella quale è indetto il concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-71