Art. 72
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo IVCapo I

Art. 72

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In vigore dal 20 apr 1935
Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanità pubblica o presso reparti medico micrografici di laboratori di igiene e profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di igiene o di batteriologia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti medico micrografici; ovvero servizio prestato con nomina conseguita per concorso presso i corrispondenti laboratori dell'Amministrazione della sanità pubblica o presso i reparti di chimica dei laboratori di igiene e di profilassi dipendenti da comuni e provincie o presso Istituti universitari di chimica o di chimica e farmacia, per i concorsi a posti di assistente presso i reparti di chimica; b) docenza universitaria in materia attinente al posto messo a concorso; c) idoneità conseguita in precedente concorso per posti preveduti nella lettera a); d) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea; e) altri incarichi e servizi; f) pubblicazioni e altri lavori scientifici. Si applicano a questi concorsi le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'.
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