Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 78
In vigore dal 28 apr 2012
Il comandante dei carabinieri che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell'impossibilità di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta dovrà prontamente riferirne alla autorità od all'ufficio da cui la richiesta è partita. Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirlo tutte ad un tempo prenderà accordi colle autorità richiedenti per stabilire quelle cui dovrà dare la preferenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-78