Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 76
In vigore dal 28 lug 1934
Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguiti ed, in caso di rifiuto, all'ufficiale sotto gli ordini immediati dei quale trovasi colui che non avrà potuto aderirvi.
Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente, l'oggetto della richiesta, la data e la firma, nè vi si dovranno inserire termini imperativi, come ad esempio: mandiamo ordiniamo e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-76