Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 74

In vigore dal 28 lug 1934
Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-74

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo