Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 74
In vigore dal 28 lug 1934
Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-74