Art. 74
Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 74

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In vigore dal 28 lug 1934
Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-74