Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 74
74 / 82In vigore dal 28 lug 1934
Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-74