Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 82
In vigore dal 28 apr 2012
I carabinieri avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorchè si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od un'operazione.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
Mussolini.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-82