Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IX

Art. 74

In vigore dal 1 gen 1934
L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-74

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