Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IX

Art. 69

In vigore dal 1 gen 1934
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario. Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-69

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