Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo IX
Art. 71
In vigore dal 1 gen 1934
Durante il termine stabilito nell' il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed è in facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-71