Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo VII

Art. 67

In vigore dal 1 gen 1934
Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-67

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