Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo XI
Art. 77
In vigore dal 1 gen 1934
Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-77