Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo XI

Art. 81

In vigore dal 1 gen 1934
Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-81

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo