Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo XI
Art. 81
In vigore dal 1 gen 1934
Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-81