Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo III
Art. 29
In vigore dal 1 gen 1934
L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.
È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purchè non si tratti della firma del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-29