Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo III
Art. 28
In vigore dal 1 gen 1934
Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-28