Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo III

Art. 28

In vigore dal 1 gen 1934
Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-28

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