Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo II

Art. 27

In vigore dal 1 gen 1934
La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria. La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-27

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