Art. 29
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo III

Art. 29

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In vigore dal 1 gen 1934
L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento. È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purchè non si tratti della firma del traente. L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-29