Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo VIII
Art. 99
Abrogato(Art. 5 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-99