Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo VII
Art. 96
Abrogato(Art. 6 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 - Art. 6 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e legge 17 aprile 1930, n. 458).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-96