Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo VII

Art. 94

Abrogato

(Art. 4, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, fuso con l'art. 4, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificato dall'art. 3 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504 - Art. 5 legge 17 aprile 1930, n. 458).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-94

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