Art. 99 · (Art. 5 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo VIII

Art. 99

Abrogato107 / 200

(Art. 5 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-99