Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IIICapo I

Art. 85

(Art. 83 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000. È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-85

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