Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo III›Capo I
Art. 80
(Art. 78 T. U. 1926).
In vigore dal 19 dic 2012
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 9) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80".
- La L. 15 dicembre 2011, n. 217, come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-ter) che "La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-80