Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo III›Capo I
Art. 77
(Art. 75 T. U. 1926).
In vigore dal 12 gen 2018
Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-77