Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 88

(Art. 86 T. U. 1926).

In vigore dal 26 mag 2010
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Note all'articolo

  • Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-88

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