Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 88
13 / 234(Art. 86 T. U. 1926).
In vigore dal 26 mag 2010
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Note all'articolo
- Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-88