Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo III›Capo I
Art. 85
172 / 234(Art. 83 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
Storico versioni
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