Art. 1

In vigore dal 28 lug 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 9 agosto 1912, n. 1076, con il quale fu approvato il regolamento di contabilità per i Convitti nazionali; Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali; Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 2009, con il quale fu emanato il regolamento generale per i Convitti nazionali; Veduto il Nostro decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale fu approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: 1. - È approvato l'unito regolamento di contabilità per i Convitti nazionali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze. 2. - Sono abrogati il sopra citato regolamento 9 agosto 1912, n. 1076, ed ogni disposizione contraria a quelle dell'unito regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Giuliano - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1931 - Anno IX Atti di Governo, registro 310, foglio 25. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-rd-1

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