RegolamentoCapo VIII

Art. 77

In vigore dal 28 lug 1931
I modelli uniti al presente regolamento, di cui fanno parte integrante, devono essere adottati senza alcuna variazione. È in facoltà del Consiglio di amministrazione di determinare la forma e l'uso di tutti quei registri ausiliari che la pratica e l'esperienza consiglino e di provvedere, sulla scorta dei modelli prescritti dal presente regolamento, a quelli occorrenti per la contabilità delle rendite in natura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-77

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