Regolamento›Capo VIII
Art. 78
In vigore dal 28 lug 1931
Nella tenuta dei registri contabili sono vietate le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiosto rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la correzione.
Chi è tenuto a fare le correzioni è tenuto altresì ad autenticarle con la propria firma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-78