RegolamentoCapo VIII

Art. 79

In vigore dal 28 lug 1931
Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento le amministrazioni dei Convitti procederanno ad una generale ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ed aggiorneranno gli inventari in base alla consistenza di fatto accertata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 79 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo