Regolamento›Capo VIII
Art. 79
In vigore dal 28 lug 1931
Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento le amministrazioni dei Convitti procederanno ad una generale ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ed aggiorneranno gli inventari in base alla consistenza di fatto accertata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-79