Art. 4
In vigore dal 1 dic 1930
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entrano in vigore al 1° dicembre 1930.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1930 - Anno IX
Atti del Governo, registro 302, foglio 67. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-20;1483#art-4