Art. 4

In vigore dal 1 dic 1930
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entrano in vigore al 1° dicembre 1930. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1930 - Anno IX Atti del Governo, registro 302, foglio 67. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-20;1483#art-4

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