Art. 1

In vigore dal 1 dic 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili; Visto il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato col R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, giusta il quale la circoscrizione degli uffici distrettuali della Regia avvocatura erariale deve coincidere con quella delle Corti di appello; Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari; Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421, con la quale sono state trasformate in Corti di appello le Sezioni di Corti di appello di Brescia e di Messina; Riconosciuta l'assoluta necessità di istituire gli uffici distrettuali di Avvocatura erariale nelle sedi delle due nuove Corti di appello di Brescia di Messina, nonché l'opportunità di conferire alla Avvocatura medesima una denominazione più rispondente alla natura delle sue attribuzioni; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La denominazione della Regia avvocatura erariale è modificata in quella di «Avvocatura dello Stato».
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