Art. 2

In vigore dal 1 dic 1930
Al secondo capoverso dell' del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, modificato dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, è sostituito quanto appresso: «Gli uffici distrettuali di Avvocatura dello Stato sono in numero di 17 con sede ad Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia. «La circoscrizione degli uffici distrettuali di Avvocatura dello Stato coincide con quella delle rispettive Corti di appello. «Nella circoscrizione della Corte d'appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-20;1483#art-2

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