Art. 3
In vigore dal 1 dic 1930
I ruoli del personale dell'Avvocatura dello Stato approvati con R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-20;1483#art-3