Art. 6
In vigore dal 25 feb 1930
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-6