Art. 1
In vigore dal 25 feb 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;
Visto l' della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il titolo di perito agrario spetta a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di perito agrario da una scuola agraria media, Regia o pareggiata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-1