Art. 4

In vigore dal 25 feb 1930
Per essere iscritto nell'albo è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia; b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale; c) aver conseguito il diploma indicato nell'. In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-4

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Art. 4 Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari. — Testo vigente | Portale Normativo