Art. 2
In vigore dal 25 feb 1930
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti agrari legalmente riconosciuta, è costituito l'albo dei periti agrari, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-2