Art. 4

In vigore dal 20 giu 1929
Agli effetti del precedente , sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1929 30 fra le spese effettive straordinarie, i capitoli seguenti: Cap. n. 244-bis - Assegnazione per l'acquisto di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio, per un importo nominale di 100 milioni di lire, da consegnarsi alla Cassa depositi e prestiti, in conto restituzione dei titoli temporaneamente ceduti allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'U febbraio 1929 con la Santa Sede (Legge 27 maggio 1929, n. 810) (1° delle dieci rate) L. 85,000,000. Cap. n. 244-ter - Interessi da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti, in relazione a titoli consegnati allo Stato per l'esecuzione della Convenzione finanziaria dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede e non ancora restituiti (Legge 27 maggio 1929, n. 810) L. 50,000,000. Analoghi capitoli saranno istituiti negli stati di previsione del Ministero predetto per gli esercizi 1930 31 e seguenti. Il capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1929 30 «Rendita per la Santa Sede» con lo stanziamento di L. 3,225,000 è soppresso.
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Art. 4 Norme per la esecuzione della Convenzione finanziaria con — Testo vigente | Portale Normativo