Art. 1

In vigore dal 20 giu 1929
la Santa Sede. VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929; In virtù dei poteri delegati con l' della legge predetta; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Per l'esecuzione della seconda parte dell' della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma. il dì 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cederà al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali. Il Tesoro dello Stato restituirà alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare così ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929 1930. Sui titoli cedutigli e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-27;851#art-1

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