Art. 1
In vigore dal 20 giu 1929
la Santa Sede.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
In virtù dei poteri delegati con l' della legge predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Per l'esecuzione della seconda parte dell' della Convenzione finanziaria sottoscritta in Roma. il dì 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, la Cassa depositi e prestiti cederà al Tesoro dello Stato temporaneamente del consolidato 5 per cento pel valore nominale di un miliardo di lire, prelevandolo dalle sue consistenze patrimoniali.
Il Tesoro dello Stato restituirà alla Cassa dei depositi e prestiti l'ammontare così ottenuto mediante consegna di titoli del consolidato 5 per cento o del Littorio in ragione di non meno di 100 milioni nominali di lire all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1929 1930.
Sui titoli cedutigli e fino alla loro restituzione, il Tesoro corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti gli interessi annui del 5 per cento a partire da quelli con scadenza 1° luglio 1929.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-27;851#art-1