Art. 3
In vigore dal 20 giu 1929
In corrispondenza del titolo nominativo indicato nel primo comma dell' il Tesoro consegnerà alla Cassa dei depositi e prestiti un certificato firmato dal Ministro per le finanze, attestante l'avvenuta operazione, e registrato alla Corte dei conti.
In base a dichiarazioni della Direzione generale del Debito pubblico indicanti l'ammontare nominale dei titoli presentati dal Tesoro per la restituzione alla Cassa dei depositi e prestiti, tale certificato sarà a mano a mano annotato di riduzione per un corrispondente ammontare, sino ad esaurimento, a cura della Direzione generale del Tesoro e col visto della Corte dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-27;851#art-3