Art. 2
In vigore dal 20 giu 1929
Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti, ai tini indicati nel precedente articolo, consegnerà alla Direzione generale del Debito pubblico il certificato nominativo di proprietà della Cassa stessa e ad essa intestato portante il n. 160560. Tale certificato sarà tramutato, di ufficio, dalla Direzione generale del Debito pubblico in titoli al portatore di consolidato 5 per cento o del Littorio.
Il direttore generale del Debito pubblico ci autorizzato a compiere, anche in deroga alle norme vigenti, tutte le operazioni conseguenziali a questo tramutamento, alla custodia ed alla consegna dei titoli a chi di ragione.
La Direzione generale del Debito pubblico, ricevuti dal Tesoro i titoli al portatore da restituire alla Cassa dei depositi e prestiti, provvederà a tramutarli di ufficio in certificati nominativi intestati alla Cassa medesima (fondo proprio), a cui essi saranno poscia consegnati.
Tutte le operazioni suindicate sono esenti da ogni imposta o tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-05-27;851#art-2