Art. 7

In vigore dal 15 dic 1974
L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli e seguenti della legge generale sui libri fondiari. Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall' della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-7

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