Art. 10

In vigore dal 15 dic 1974
L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non rinnovata ai termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 16 giugno 1932, n. 714, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1673, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1934 il termine del 30 giugno 1932, stabilito dall'art. 10, comma 2°, del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonche' del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-10

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