Art. 26
In vigore dal 30 mar 1929
Spetta all'Associazione sindacale:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.
Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato dall', stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l' del regolamento, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.
La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-26