Art. 23
In vigore dal 30 mar 1929
I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-23