Art. 22

In vigore dal 30 mar 1929
Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-22

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