Art. 21
In vigore dal 30 mar 1929
Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degl'ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R. decreto-legge 7 giugno 1928 n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all', sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-21